L'art 5. del Testo coordinato del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 relativo alla riduzione di spese della Pubblica amministrazione stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
La violazione delle disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Per consultare l'articolo si rimanda al link http://costopa.formez.it/sites/all/files/Legge_135_2012-coordinato.pdf
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